Non tutti sanno che i decreti Legislativi 192/05 e 331/06 hanno introdotto nuovi criteri, delle condizioni e delle modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e contribuire a conseguire gli obbiettivi nazionali al fine di limitazione delle emissioni di gas serra posti dal protocollo di Kyoto, nonché promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
Il D.Lgs. 192/05, in sintesi, disciplina:
ØLa metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
ØL’applicazione i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
ØI criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
ØLe ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
ØI criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati alla certificazione e delle ispezioni degli impianti;
I decreti definiscono inoltre la prestazione energetica, l’efficienza energetica ovvero il rendimento di un edificio, cioè la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si preveda che possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio (climatizzazione invernale, preparazione acqua sanitaria, ventilazione ed illuminazione), nonché prevede l’attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio. Questo significa che bisogna redigere un documento, rispettando le norme contenute nei decreti, che attesta la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio.
I decreti Legislativi prevedono, tra l’altro, che entro un anno dalla sua dall’entrata in vigore l’obbligo dell’attestato energetico dei nuovi edifici (che abbiano ottenuto il permesso di costruire dopo l’8 ottobre 2005) e nel caso che si proceda a ristrutturazioni integrali. Tale attestato dovrà essere rilasciato, obbligatoriamente, dai seguenti soggetti:
Ødal costruttore per edifici nuovi e/o ristrutturazioni integrali (art. 3, c. 2, lettera a);
Ødal venditore che lo deve allegare, in originale o copia autenticata, all’atto notarile nei casi di compravendita;
Ødal locatore che lo deve mettere a disposizione dell’affittuario;
I decreti Legislativi anzi richiamati prevedono delle sanzioni amministrative che, a vario titolo, determinano la responsabilità per omessa ottemperanza del Decreto. Tale responsabilità è stata cosi suddivisa:
Ø
progettista:
dal 30-70% della parcella per certificazione non veritiera;
Ø
Direttore dei lavori:
50% della parcella per omissione conformità opere; la penale di 5.000,00€ per qualificazione o conformità falsa;
Ø
Proprietario conduttore:
fino a 3.000,00€;
Ø
Responsabile manutenzione:
fino a 6.000,00€;
Ø
Costruttore:
fino a 30.000,00€.
Attenzione: nel caso di compravendita, se manca il certificato energetico, il contratto è nullo! Decide l’acquirente cosa bisogna fare. Il notaio ha il dovere di acquisire il documento.
Il Decreto Legislativo ha previsto, inoltre, che in tutti gli edifici (pubblici e privati) è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti la produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili dovrà avere una copertura di almeno 50% del fabbisogno annuo. Il limite del 50% viene ridotto a 20% qualora si tratti di edifici situati in centri storici.
Per gli interventi di installazione di pannelli solari termici l’asseverazione, prevista dall'art. 8 del decreto 19 febbraio 2007, avviene rispettando i seguenti parametri:
Ø
Pannelli solari e bollitori:
5 anni di garanzia;
Ø
Accessori e componenti:
2 anni di garanzia;
Ø
Pannelli certificati:
secondo norme UNI 12975 da laboratorio accreditato;
Ø
Installazione:
secondo le istruzioni;
E’ necessaria, per i pannelli in autocostruzione, la certificazione da laboratorio accreditato sulla qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti che devono rispettare le norme UNI, nonché l’attestato di partecipazione ad un corso di formazione specifico.
Giova segnalare che, in relazione all'Art.6 del Decreto Legislativo 192/05, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 311/06, a decorrere dal 1° luglio 2009, è obbligatorio dotare l'immobile dell'attestato energetico nel caso di trasferimento oneroso di qualsiasi immobile. Tale obbligo spetta al venditore.
Tutti possono fare impianti, ma non tutti rispettano la normativa vigente, FULL SOLAR ne fa una questione fondamentale.
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